Il decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150, "
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", all'articolo 11 comma 1 definisce l’obbligo da parte di ogni amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale in una apposita sezione di facile accesso e consultazione, denominata: "
Trasparenza, valutazione e merito" le seguenti informazioni:
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il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
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il Piano e la Relazione sulla performance;
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l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
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l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti;
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nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance;
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i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;
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le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;
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i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;
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gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
Amministrazione Aperta
In base a quanto previsto dall'art.18 della legge 134 del 22.06.2012, a partire dal 1 gennaio 2013 tutte le pubbliche amministrazioni nella sezione "
Trasparenza, Valutazione e Merito", dovranno pubblicare:
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sovvenzioni
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contributi
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sussidi
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ausili finanziari
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corrispettivi e compensi a persone, professionisti ed imprese per forniture, servizi, incarichi e consulenza
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vantaggi economici di qualunque genere di cui all'art.12 L.7 agosto 1990, n.241 ad enti pubblici e privati
il cui importo nell'anno solare superi i 1000 €.